IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della
legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un
testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della
legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
2002);
VISTA la legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre
1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
2003;
SENTITO il Garante per la
protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA il seguente decreto
legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto
alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha
diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente
testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati
personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.
Art. 3. Principio
di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi
informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
b)
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c)
"dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d)
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e)
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice
di procedura penale;
f)
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
g)
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
i)
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l)
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m)
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n)
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o)
"blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p)
"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q)
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente
codice si intende, inoltre, per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa
tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al
pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad
un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b)
"chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
c)
"reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d)
"rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e)
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f)
"abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura ditali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g)
"utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h)
"dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento
ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i)
"dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l)
"servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento
dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di
una comunicazione o della relativa fatturazione;
m)
"posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente
codice si intende, altresì, per:
a)
"misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b)
"strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori
e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua
il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e
delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso
di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l'autenticazione informatica;
e)
"parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f)
"profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g)
"sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente
codice si intende per:
a)
"scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b)
"scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c)
"scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5. Oggetto ed
ambito di applicazione
1. Il presente
codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo
comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si
applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina
del trattamento
1. Le disposizioni
contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo
quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto
di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto
di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto
di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio
dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a)
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni,
in materia di riciclaggio;
b)
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive
modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c)
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e)
ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante
il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f)
da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g)
per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il
Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h)
ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e)
ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui
alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o
di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega
o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione,
anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia
di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in
base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a)
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b)
a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente,
anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a
cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta
sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei
dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere
la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione
di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei
dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti,
anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della
richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto
un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al
comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la
risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai
commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità
del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali
oggetto di trattamento sono:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali
scopi;
c)
esatti e, se necessario, aggiornati;
d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio
di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verificala conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con
decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del
presente codice.
3. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti
di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al
comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13.
Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b)
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c)
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e)
i diritti di cui all'articolo 7;
f)
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al
comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento,
da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte
per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui
al comma 4 non si applica quando:
a)
i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art. 14.
Definizione di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può
opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la
determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni
cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona
danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione
del trattamento
1. In caso di
cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a)
distrutti;
b)
ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d)
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17.
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento
dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei
principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni
del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il
soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e
dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto
nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi
applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento
da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma
2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata.
3. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento
dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i
tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità
di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma
non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è
consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è
previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo
26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo
se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i
tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei
tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento
di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari,
nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che
i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la
verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di
identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri
dati personali trattati perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I
medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono
tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche
di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui
al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei
quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non
è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a)
è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
b)
è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
f)
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g)
con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora
non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;
h)
con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato
da associazioni, enti od organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti,
in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i)
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25. Divieti di
comunicazione e diffusione
1. La comunicazione
e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante
o dall'autorità giudiziaria:
a)
in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1,
lettera e);
b)
per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento,
ove prescritta.
2. è fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art. 26. Garanzie
per i dati sensibili
1. I dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e
dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3. Il comma 1 non si
applica al trattamento:
a)
dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con
riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione del Garante;
b)
dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni
a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento anchesenza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
a)
quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderentio dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b)
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c)
quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d)
quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buonacondotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie
per i dati giudiziari
1. Il trattamento
di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è
consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,associazione od organismo,
titolare del trattamento è l'entità nelsuo complesso o l'unità od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità
e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29.
Responsabile del trattamento
1. Il responsabile
è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il
responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
3. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua
il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati
del trattamento
1. Le operazioni di
trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è
effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32.
Particolari titolari
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio
esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei
dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del
servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano
la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica
di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori,
la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
secondo le modalità previste dalla normati vavigente.
3. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di
fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi costi
presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure
minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34.
Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento
di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a)
autenticazione informatica;
b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c)
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti
di dati, ad accessi non consentiti e adeterminati programmi informatici;
f)
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
g)
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
Art. 35.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento
di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b)
previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c)
previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad
accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36.
Adeguamento
1. Il disciplinare
tecnico di cui all'allegato B), relativo allemisure minime di cui al presente
capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a)
dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone
od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b)
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di
procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c)
dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d)
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo
o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e)
dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale
per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f)
dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e
relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale,
al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La
notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta
se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera
scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il
Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante può
individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della
natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei
trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare
detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è
effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica,
anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità
di notificazione
1. La notificazione
del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed
una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate.
2. La notificazione è
validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il
modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi
impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa
vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione
è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento
di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del
trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi
dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a
chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi
di comunicazione
1. Il titolare del
trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze:
a)
comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b)
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma
di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo
periodo.
2. I trattamenti oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa
determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui
al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40.
Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni
del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 41. Richieste
di autorizzazione
1. Il titolare del
trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di
autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il
Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e
reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono
essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è
invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine
di quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di
particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione
provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42.
Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni
del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o
vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine
di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43.
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a)
l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di
dati sensibili, in forma scritta;
b)
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c)
è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o
giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
e)
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f)
è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g)
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h)
il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44. Altri
trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento
di dati personali oggetto di trattamento,diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a)
individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b)
individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese
non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato
o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45.
Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi
di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati
non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari
dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro
della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali dicui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47.
Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di
trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine
e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del
presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti
di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari
e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Art. 48 Banche di
dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui
l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da
soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del
Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella
materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi
generali
1. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono
resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet.
2. Le sentenze e le altre
decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati
identificativi degli interessati
1. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura
della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del
provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della
sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui
al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei
diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi
1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...".
4. In caso di diffusione
anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al
comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori,
oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di
stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli
arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del
comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati
nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati
del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad
espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si
applicano le seguenti disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità
di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui
le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati,
informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere
del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche
al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le
finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati
personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario
giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di
altre banche di dati di forze di polizia, necessarie perle finalità di cui
all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e
comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11
in riferimento aidati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal
Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati
senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
Art. 55.
Particolari tecnologie
1. Il trattamento
di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate
su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche
di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie,
è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva
comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela
dell'interessato
1. Le disposizioni
di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui
all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87)
15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalità sono individuate con particolare riguardo:
a)
al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica
finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o
alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b)
all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in
base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza
l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c)
ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a
situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione
alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè
alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i
provvedimenti sono adottati;
e)
alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un
diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in
conformità alla legge;
f)
all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni,
anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58.
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti
effettuati dagli organismi di cui agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58,
154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37,
38 e 163.
3. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di
applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili
e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a
documenti amministrativi
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati
personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attività finalizzate all'applicazione ditale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di
dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio
professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e
non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta
dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi
notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni
professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere
incarichi o aricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente
anche a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonchè al rilascio di
documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63.
Consultazione di atti
1. Gli atti dello
stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti
previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del
profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle
finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari indispensabili:
a)
al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e
documenti anche sanitari;
b)
al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di
politiche migratorie;
c)
in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non
si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere
a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti
politici e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di:
a)
elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonchè di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a)
lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b)
le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle
relative regolarità;
c)
l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza,
o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi;
d)
l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa
popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi
politici;
e)
la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente
articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli
organi eletti.
4. Ai fini del presente
articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a)
per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b)
per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico
o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e
dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente
connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e
giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati
e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità
dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia
tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i
loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti
o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione
di immobilistatali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività
di controllo e ispettive
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di:
a)
verifica della legittimità, del buon andamento,dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro
ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b)
accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati
sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di
controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici
economici ed abilitazioni
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi
fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a)
alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b)
alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di
vittime di richieste estorsive;
c)
alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in
favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d)
al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e)
alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f)
alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g)
al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
Art. 69.
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità
e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche,
imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca
di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi
di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed
incontri istituzionali.
Art. 70.
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e
le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri
generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì,
di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8
luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione
di coscienza.
Art. 71. Attività
sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a)
di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b)
volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria,
anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391 quater del
codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un
errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo
o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla
lettera b) del comma1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti
con enti di culto
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre
finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a)
interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di
altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b)
interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c)
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d)
indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e)
compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f)
iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g)
interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì,
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a)
di gestione di asili nido;
b)
concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c)
ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni
sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d)
di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e)
relative alla leva militare;
f)
di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53,
con particolare riferimento ai servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g)
degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h)
in materia di protezione civile;
i)
di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di
centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l)
dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74.
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni
rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a
servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli
dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con
modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in
caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un
obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di
altro documento.
4. Per il trattamento dei
dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO
SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito
applicativo
1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti
professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di
un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a)
con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se
il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b)
anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se
la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma
1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo
II.
3. Nei casi di cui al comma
1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a)
per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il
medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b)
per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò
è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c)
per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a)
dagli organismi sanitari pubblici;
b)
dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c)
dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78.
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma
1.
2. L'informativa può
essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o
dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel
suo interesse.
3. L'informativa può
riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è
fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con
eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal
Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è
diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da
altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a)
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b)
fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c)
può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale
prestata in forma associata;
d)
fornisce farmaci prescritti;
e)
comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina
applicabile.
5. L'informativa resa ai
sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di
dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in particolare in caso
di trattamenti effettuati:
a)
per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo
in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b)
nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c)
per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79.
Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi
sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate
relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in
riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti
ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma
1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con
modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati
personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
4. Sulla base di adeguate
misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di
cui al presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80.
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica
informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato
e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti
in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al
comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni
istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per
quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81.
Prestazione del consenso
1. Il consenso al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è
necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può
essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato, con
annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e
all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il
pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è
reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche
attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze
e tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e
il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il
consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a)
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di
volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
b)
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il
consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può
essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento
della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della
acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83. Altre
misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di
cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonchè del
segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al
comma 1 comprendono, in particolare:
a)
soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b)
l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale
uso di apparati vocali o di barriere;
c)
soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di
terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d)
cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti
dalle modalità o dai locali prescelti;
e)
il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione
medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f)
la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario,
possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli
terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g)
la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture
ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h)
la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a
prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato
e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di
salute;
i)
la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure
di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che
ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a
garantire un rapporto professionale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto
del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o
ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti
le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie
diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti coni pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico
individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a)
attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonchè di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b)
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c)
vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione
in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d)
attività certificatorie;
e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f)
le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè
alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio
1990, n. 107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si
applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati
da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di
un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei
tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una
copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli
studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati
identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle
diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per
caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il
principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre
finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi
di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di
dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a)
tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza,
con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b)
stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte
al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di
lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c)
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1)
accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2)
curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla
famiglia del portatore di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei
casi previsti dalla legge;
3)
realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4)
curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di
volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di
cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per
scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo per
le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del
decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al
comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle
generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione
solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere
momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo
stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della
correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura
del farmaco.
5. Il tagliando può essere
momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti
organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione,
o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di
ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento
delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore
soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una
fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non
cartacei.
Art. 88. Medicinali
non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile
non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma
1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da
una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi
particolari
1. Le disposizioni
del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve
essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro
documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i
soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita
richiesta dell'interessato.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei
soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui
al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa
ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo
osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di
mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di
terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati
trattati mediante carte
1. Il trattamento
in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se
necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti
prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle
cliniche
1. Nei casi in cui
organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica
in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di
presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di
dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono
essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a)
di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b)
di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93.
Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della
dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei
registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di
assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di
cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può
essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di
dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati,
schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o
registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in
riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
a)
il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308;
b)
la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob
o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro
della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8
del 10 gennaio 2002;
c)
il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d)
i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6
marzo 2001, n. 52;
e)
gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del
Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati
sensibili e giudiziari
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata.
Art. 96.
Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e
per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa
agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di
pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto
e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O
SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito
applicativo
1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a)
per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b)
che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c)
per scopi scientifici.
Art. 99.
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento
di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è
considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i
quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici,
statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro
titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il
trattamento.
Art. 100. Dati
relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di
promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di
ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca,
a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto
dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma
4, lettera a).
3. I dati di cui al
presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al
presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in
base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali
raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o
provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti
dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura,solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento
di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono
essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia
e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a)
le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da
osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica;
b)
le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
c)
le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103.
Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione
dei documenti conservati negli archivi diStato, in quelli storici degli enti
pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito
applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in
quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si
tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle
conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità
di trattamento
1. I dati personali
trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per
prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, nè per
trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o
scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6 bis
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche
circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da
consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in
quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data
anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento
effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri
scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di
pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al
comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per
altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a)
i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti,
fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano
effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b)
per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del
trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c)
l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare
del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d)
le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono
di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e)
modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f)
le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da
impartire al personale incaricato;
g)
le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in
riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche
che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla
base delle garanzie previste dall'articolo 44,comma 1, lettera a);
h)
l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti
in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare
analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107.
Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini
statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può
essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui
all'articolo106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema
statistico nazionale
1. Il trattamento
di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel
programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei
relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati
statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la
rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli
relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi
di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n.
349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale della statistica,
sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca
medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso
dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra
in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo
12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre
necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli
interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole
del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal
Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti
di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati
sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la
gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di
cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili.
Art. 112. Finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti
effettuati per le finalità di cui al comma1, si intendono ricompresi, in
particolare, quelli effettuati al fine di:
a)
applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b)
garantire le pari opportunità;
c)
accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d)
adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
e)
adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonchè in materia sindacale;
f)
applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa
in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale,
alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto
il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di
dati individuati specificamente;
g)
svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile ed esaminare iricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h)
comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l)
gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia
di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m)
applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a
tempo parziale;
n)
svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o)
valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati
di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta
di dati e pertinenza
1. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114. Controllo
a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 115.
Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del
rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2. Il lavoratore domestico
è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116.
Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo
svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di
dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di
apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117.
Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118.
Informazioni commerciali
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto
previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei
dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati
relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì
individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti,
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti
pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei
casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè
le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese
di assicurazione.
2. Il trattamento e la
comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto
dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater,
del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121. Servizi
interessati
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122.
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto
previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica
per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato
o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni
dell'utente.
2. Il codice di deontologia
di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso
della rete nei modi di cuial comma 1, per determinati scopi legittimi relativi
alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di
comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano
espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo
13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la
durata del trattamento.
Art. 123. Dati
relativi al traffico
1. I dati relativi
al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati
relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al
fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per
la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i
dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura
di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui
ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati
personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto
di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi
di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.
Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o
al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124.
Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha
diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa,
la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero
selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da
qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il
pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione
inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati
i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie
per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati
o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei
numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata
l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare
il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle
comunicazioni.
Art. 125.
Identificazione della linea
1. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato
la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le
chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti
all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche
alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati
relativi all'ubicazione
1. I dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o
agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o
se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso,
revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del
servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati
sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di
quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo
per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato
che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di
richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per
ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei
commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei
casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate
di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che
riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica
di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla
provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può
essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di
disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata
per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è
inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai
sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di
utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.
Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai
costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea
per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a
ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 128.
Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le
misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi
di abbonati
1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità
alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo
dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima
della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui
al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di
mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130.
Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso
dell'interessato.
2. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai
commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi
degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto
previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di
vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica
fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un
servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti
di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al
presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in
ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o,
comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del
mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata
violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può,
provvedendo ai sensi dell'articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere
a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di
filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131.
Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che
permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni
o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa
l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere
appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro
utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che
consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132.
Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e
repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per sei mesi.
2. Decorso il termine di
cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per
ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi
per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui
al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del
pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può
richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al
proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater
del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo
8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del
termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con
decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di
urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione
dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato
immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per
il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il
decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati
acquisiti non possono essere utilizzati.
5. Il trattamento dei dati
per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e
degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo
17, volti anche a:
a)
prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di
autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B);
b)
disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso
il termine di cui al comma 1;
c)
individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici
incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma
1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all'articolo 7;
d)
indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i
termini di cui ai commi 1 e 2.
(1) Così come modificato
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio, n. 144
CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi
di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento
a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità
alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED
ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento:
a)
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità;
b)
effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c)
temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica.
Art. 137.
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti
indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a)
all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b)
alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c)
al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati
di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato
previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o
di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi
i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto
professionale
1. In caso di
richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di
deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il
codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui
all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le
modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal
Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via
sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una
diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le
disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare
il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme di
tutela
1. L'interessato può
rivolgersi al Garante:
a)
mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo142, per
rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b)
mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato
ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del
Garante sulla disciplina medesima;
c)
mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella
sezione III del presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei
fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono
violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi identificativi del
titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è
sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari
formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della
sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può
predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui
favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143.
Procedimento per i reclami
1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima
della definizione del procedimento:
a)
prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il
blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b)
prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c)
dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare,vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
d)
può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli
soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui
al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se
i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la
complessità degli accertamenti.
Art. 144.
Segnalazioni
1. I provvedimenti
di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle
segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui
all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o
con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante
non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è
stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del
ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146.
Interpello preventivo
1. Salvi i casi in
cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata
avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente
articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla
richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui
al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla
richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato
motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In
tal caso,il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147.
Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è
proposto nei confronti del titolare e indica:
a)
gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale,
del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7;
b)
la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che
permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c)
gli elementi posti a fondamento della domanda;
d)
il provvedimento richiesto al Garante; e) il domicilio eletto ai fini del
procedimento.
2. Il ricorso è
sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a)
la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1;
b)
l'eventuale procura;
c)
la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita,
altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione
di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al
Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è
richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con
firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è
validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via
telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma
digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38,
comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148.
Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è
inammissibile:
a)
se proviene da un soggetto non legittimato;
b)
in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c)
se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,commi 1 e 2,
salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su
invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il
ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i
casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149.
Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi
in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è
comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con
invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di
comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione
spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è
determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi
anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al
comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro
il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono
presentare memorie e documenti, nonchè della data in cui tali soggetti possono
essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il
ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso
o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il
provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per
la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle
operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento, il
titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un
procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti
risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un
periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini
previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto
dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non
opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1,
e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150.
Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la
particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato
anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1,
e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui
al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa
richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro
dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o
contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2,
il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di
altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata
opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei
diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa
parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile.
Art. 151.
Opposizione
1. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi
dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede
nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità
giudiziaria ordinaria
1. Tutte le
controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del
presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le
controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in
ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso
un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è
proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
Se il ricorso è proposto
oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
5. La proposizione
del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice,sentite le parti, può disporre diversamente
in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che
definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo
imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i
provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindicigiorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al
ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al
Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il
ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio
il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata
l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il
giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza il
giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o
rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone
sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte
soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10,
comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il
Garante
1. Il Garante opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono
scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono
nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono
altresì un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
4. Il presidente e i
componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più
di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete
una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità
non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del
Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto
previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio
e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b)
esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli
interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c)
prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,
ai sensi dell'articolo 143;
d)
vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare
gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei
dati personali;
e)
promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo
139;
f)
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi
richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a
seguito dell'evoluzione del settore;
g)
esprimere pareri nei casi previsti;
h)
curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonchè delle misure
di sicurezza dei dati;
i)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l)
tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui
all'articolo 37;
m)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì,
ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o
convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a)
dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen
e alla relativa convenzione di applicazione;
b)
dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c)
dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997, e dalla legge 30
luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d)
dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che
istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per
l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e)
nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con
altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine,il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra
autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni
di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più
brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel
termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il
termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi
applicabili
1. All'Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal
presente codice.
Art. 156. Ruolo
organico e personale
1. All'Ufficio del
Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
2. Il ruolo organico del
personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce:
a)
l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento
dei compiti di cui all'articolo 154;
b)
l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001;
c)
la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d)
il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e)
la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel
quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonchè
l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di
segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge
secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
4. L'Ufficio può
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori
ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità
pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale
di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la
natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di
durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di
due volte.
8. Il personale addetto
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale
dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158
riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di
funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta
di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158.
Accertamenti
1. Il Garante può
disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al
comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui
al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o
nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il
quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre
giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale
operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove
necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8.
Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di
ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per
via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i
quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del
presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a
farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di
rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce
il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se
effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone
informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli
incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o
dal responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore
venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le
richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e
158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi
di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160.
Particolari accertamenti
1. Per i
trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal
Garante.
2. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non
sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della
verifica, il componente designato può farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e
i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti
relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da
segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e
della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se
vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità,
l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel
procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o
inidonea informativa all'interessato
1. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o,
nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi
specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre
fattispecie
1. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati
personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o
incompleta notificazione
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a
sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164. Omessa
informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette
di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai
sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro
mila euro.
Art. 165.
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166.
Procedimento di applicazione
1. L'organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154,
comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167.
Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e
130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11,
25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da
uno a tre anni.
Art. 168. Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella
notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di
sicurezza
1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33
è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.
2. All'autore del reato,
all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il
pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
Art. 170.
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre
fattispecie
1. La violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene
accessorie
1. La condanna per
uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE,
TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173.
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30
settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a)
il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b)
il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della
Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio
dei compiti adesso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche
previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione oreclamo
dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo
interessato una risposta sulla basedegli elementi forniti dall'autorità di cui
all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma
5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d)
l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche
di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137
del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143,
l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e
136.".
2. Al primo comma
dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può
sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle
seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della
copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,
se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma
dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del
codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del
deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e
sigillata".
5. All'articolo 142 del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a
norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri
per la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b)
nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite
dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo
comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e
mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo
comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità"
sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del
codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o
mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo
comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo
comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono
soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità
del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il
seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed
avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da
essi delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice
di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate
le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'atto è
notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola
mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile,
alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in
busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnatinon in
busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano leindicazioni
strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma
6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del
plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei
modi previsti dall'articolo 148,comma 3".
15. All'art. 80 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo
148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre
1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle
buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.";
b)
all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta
chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di
polizia
1. Il trattamento
effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso
di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26
marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo
è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali
trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli
altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in
sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati
se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10
(Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla
quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del
primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
5. Chiunque viene a
conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in
forma non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti
pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:
"mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ",
fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. È
istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle
politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di
giudizio.".
4. Al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo
6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le vigenti modalità
di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente
del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua
organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione:
"Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta
nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177.
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può
utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di
pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di
comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo
28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere
nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli
estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto.
4. Nel primo comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma
è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere
rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.".
Art. 178.
Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo
27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di
libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario
nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il
Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della
legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni
altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di
infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare
la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per
la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonchè
della relativa dignità.";
b)
nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni,
in materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il seguente
periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con
modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1,
del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di
medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo
periodo, dell'articolo 5 bis del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da:
"riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento
dei dati personali".
Art. 179. Altre
modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: ";
mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4,"
e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo
12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a
distanza, sono aggiunte infine le seguenti parole: ",ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali".
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180. Misure di
sicurezza
1. Le misure minime
di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,
sono adottate entro il 31 dicembre 2005.
2. Il titolare che alla
data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici
che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte
l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle
corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma
2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli
strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee
misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31
marzo 2006.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di
prima applicazione del presente codice:
a)
l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2005;
b)
la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c)
le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d)
le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e)
[lettera agrogata]
f)
l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a
decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del
presente codice.
3. L'individuazione dei
trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare
nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo
eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua
ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate
o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta
richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete
di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma
1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose
che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma
3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle
medesime.
6-bis.
Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti
ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
Art. 182. Ufficio
del Garante
1. Al fine di
assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima
applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a)
può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale
delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del
personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in
servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato
alla data di pubblicazione del presente codice;
b)
può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del
trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo
in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a)
la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b)
la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c)
il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d)
il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e)
l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f)
il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g)
il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h)
il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i)
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8,
comma 1, 11 e 12;
m)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n)
il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o)
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a)
l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.
279, in materia di malattie rare;
b)
l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c)
l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori
midollo osseo;
d)
l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e)
l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27ottobre 2000, n.
380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f)
l'articolo 2, comma 5 quater 1, secondo e terzo periodo,
deldecreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca
dati sinistri in ambito assicurativo;
g)
l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,n. 204, in materia
di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e
tecnologico;
h)
l'articolo 330 bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i)
l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile
1981, n. 121.
4. Dalla data in cui
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge
o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi,
regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185.
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A)
riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai
sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di
emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata
in vigore
1. Le disposizioni
di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione
delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che
entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di
ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30
giugno 2003
ALLEGATI
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali
.